“Dalla prossima settimana saranno aperte le procedure per accedere ai 5 bonus: autonomi, partite Iva, lavoratori agricoli, del turismo e dello spettacolo”. Spiega, il presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, ospite di Rai 1.
Le cinque categorie sopra elencate potranno quindi richiedere un bonus pari a 600€.
Questa somma è stata pensata, per il mese di marzo, per dare una mano ad autonomi e lavoratori di altri settori che risentono della crisi economica conseguente all’epidemia.
Per quanto riguarda, invece, le domande per la cassa integrazione e per i congedi, queste sono già attive.
Ma ricordiamo quali sono i requisiti e la procedura per richiedere il Bonus.
Requisiti
Non ci saranno, per accedere, requisiti economici specifici, fatta eccezione per il settore del turismo per il quale si deve dimostrare l’effettivo danno economico. Per tutti gli altri, invece, “è una sorta di reddito di cittadinanza universale”, esteso agli autonomi in considerazione dell’attuale situazione.
All’indennità possono accedere quindi: liberi professionisti con partita Iva, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, lavoratori agricoli a tempo determinato ed altri lavoratori iscritti negli elenchi annuali, lavoratori del turismo e per stabilimenti termali.
Per accedere al bonus non bisogna essere titolari di una pensione. Le indennità, spiega l’Inps, non sono cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
CASSA INTEGRAZIONE ESTESA: Lungo l’elenco delle imprese che potranno far domanda, dall’industria all’artigianato. La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale “COVID-19 nazionale”. Le aziende – sottolinea Inps – “non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda dovrà presentare in allegato alla domanda solo l’elenco dei lavoratori beneficiari”. Le aziende inoltre “possono chiedere l’integrazione salariale per ‘Emergenza COVID-19 nazionale’anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale.
60 GIORNI IN PIU’ PER NASPI DIS-COLL E DISOCCUPAZIONE AGRICOLA: Il decreto prevede 60 giorni di tempo in più per presentare le domande di indennità NAspI e DIS-COLL: il termine, dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro diventa così di 128 giorni. L’Inps fa anche sapere che verranno riesaminate le domande respinte respinte perché presentate fuori termine.
Proroga a 60 giorni del termine anche per la presentazione delle domande di erogazione della prestazione NASpI in forma anticipata, e per l’adempimento connesso all’obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto da parte di chi percepisce le prestazioni NASpI e DIS-COLL nelle ipotesi di contestuale svolgimento di attività lavorativa autonoma, subordinata parasubordinata. Infine, per le domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 da presentarsi nell’anno 2020, il termine di presentazione è prorogato al 1 giugno 2020.
STOP VERSAMENTI CONTRIBUTI ANCHE PER QUOTE LAVORATORI: L’istituto ha chiarito che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali riguarda anche le quote a carico dei lavoratori.
Procedura
Le domande si potranno presentare attraverso i normali canali telematici.
Sfumata sembra quindi definitivamente l’ipotesi di un click day che aveva provocato polemiche nei giorni scorsi.
Tridico spiega che per questo bonus verrà attivata una “procedura semplificata con un Pin semplificato”, ricordando che la richiesta per il bonus è “accessibile dal sito dell’Inps attraverso il Pin dispositivo”.